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Circolare per la Clientela – 18.12.2013, n. 46
Dilazione “straordinaria” delle somme iscritte a ruolo – Provvedimento attuativo – Riepilogo generale della disciplina.

INDICE

1 Premessa

2 Dilazione “ordinaria”

2.1 Importi fino a 50.000,00 euro

2.2 Importi superiori a 50.000,00 euro

2.2.1 Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati

2.2.2 Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria

2.3 Proroga della dilazione

3 Dilazione “straordinaria” fino a 120 rate mensili

3.1 Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati

3.2 Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria

3.3 Numero di rate concedibili

4 Decadenza dalla dilazione

1 Premessa

La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria“) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria“).

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l’accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall’entità del debito che si intende dilazionare.

Tale istituto opera per qualsiasi tipo di imposta e per i contributi previdenziali, quindi può riguardare, ad esempio, l’IRPEF, l’IRES, l’IVA, l’imposta di registro, l’IMU e i contributi INPS.

La disciplina della rateazione delle somme in oggetto richiede che il debitore dimostri lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.

Il debitore può presentare la domanda di dilazione presso gli sportelli di Equitalia nonostante sia spirato il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo”.

Sussistendo i requisiti che saranno evidenziati, il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accertamento “esecutivo” può:

  • chiedere una dilazione “ordinaria”, semplicemente presentando la domanda, fino a 72 rate mensili, per gli importi fino a 50.000,00 euro;
  • chiedere una dilazione “ordinaria”, fino a 72 rate mensili, dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, per gli importi superiori a 50.000,00 euro;
  • chiedere una dilazione “straordinaria”, fino a 120 rate mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.

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2 Dilazione “ordinaria”

La dilazione “ordinaria” può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.

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2.1 Importi fino a 50.000,00 euro

Con il comunicato stampa dell’8.5.2013, Equitalia ha individuato in 50.000,00 euro la “soglia” che consente l’accesso alla dilazione senza la produzione di alcun documento sulla situazione economica del debitore.

La “soglia” di 50.000,00 euro deve essere calcolata:

  • al netto di eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori (ad esempio dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS);
  • senza considerare l’importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l’accertamento “esecutivo” non vengono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.

Queste considerazioni valgono per tutti i tributi, i contributi INPS e per tutte le tipologie di debitori, siano essi persone fisiche o società commerciali.

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2.2 Importi superiori a 50.000,00 euro

Per le dilazioni concernenti somme superiori a 50.000,00 euro occorre differenziare la situazione:

  • delle persone fisiche non imprenditori e degli imprenditori individuali che hanno adottato regimi fiscali semplificati;
  • rispetto agli altri soggetti.

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2.2.1 Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati

Le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati (regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”), devono presentare la dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto dal DLgs. 109/98, utilizzato per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate).

Tale documento viene rilasciato, a seguito di specifica domanda:

  • dai Comuni;
  • dai Centri di assistenza fiscale (CAF);
  • dalla sede INPS competente per territorio.

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2.2.2 Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria

I soggetti interessati dai parametri che si stanno per evidenziare sono quindi:

  • le società di persone (SNC e SAS);
  • le società di capitali (SPA, SAPA e SRL);
  • le società cooperative e le mutue assicuratrici;
  • gli enti commerciali e non commerciali;
  • gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria.

Indice di liquidità

La situazione di difficoltà economica viene esaminata, alla luce delle direttive di Equitalia, tramite un’analisi finanziaria basata sul c.d. “indice di liquidità”.

L’indice di liquidità è l’indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.

Equitalia precisa che:

  • se tale indice è uguale o superiore a 1, non c’è il requisito della temporanea difficoltà;
  • al contrario, in presenza di un indice inferiore a 1 è possibile concedere la dilazione.

Indice Alfa

Relativamente al numero delle rate, occorre procedere al calcolo del c.d. “indice Alfa“, dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione prevista è la seguente:

  • per Alfa compreso tra 0 e 2, massimo 18 rate;
  • per Alfa compreso tra 2,1 e 4, massimo 36 rate;
  • per Alfa compreso tra 4,1 e 6, massimo 48 rate;
  • per Alfa compreso tra 6,1 e 8, massimo 60 rate;
  • per Alfa superiore a 8,1, massimo 72 rate.

Documentazione da presentare

In merito alla documentazione da presentare, essa è indicata nei vari modelli di domanda presenti sul sito Internet di Equitalia, e varia a seconda del soggetto richiedente.

Tra l’altro, è necessario produrre:

  • il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
  • l’ultimo bilancio approvato (per i soggetti tenuti a tale obbligo).

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2.3 Proroga della dilazione

Equitalia può concedere una proroga della dilazione già concessa se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

  • il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
  • l’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere accordata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi.

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3 Dilazione “straordinaria” fino a 120 rate mensili

Per effetto dell’art. 52 del DL 21.6.2013 n. 69, conv. L. 9.8.2013 n. 98, Equitalia può concedere al contribuente una rateazione “straordinaria”, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica.

Oltre a ciò, devono ricorrere, congiuntamente, due condizioni:

  • deve essere accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario” (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
  • occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione della nuova dilazione sono contenute nel DM 6.11.2013.

E’ necessario evidenziare che la dilazione “straordinaria”:

  • può essere chiesta all’atto della prima domanda di dilazione;
  • può essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute, sia nel caso di dilazioni “ordinarie” che di dilazioni “ordinarie” già prorogate.

Il DM 6.11.2013 stabilisce inoltre che il debitore, una volta ottenuto un piano di dilazione “straordinario”, può chiedere:

  • sia la proroga “ordinaria” (ovvero la proroga della dilazione fino ad un massimo di 72 rate);
  • sia la proroga “straordinaria” (ovvero la proroga della dilazione fino ad un massimo di 120 rate).

Oltre a ciò, se non viene accolta la domanda di dilazione “straordinaria”, il debitore può sempre presentare domanda per la dilazione “ordinaria”, oppure per la proroga della dilazione “ordinaria”.

I moduli per la richiesta di dilazione “straordinaria”:

  • sono scaricabili gratuitamente dal sito internet di Equitalia;
  • sono gli stessi che i debitori devono utilizzare per le richieste di dilazione “ordinaria” per importi superiori a 50.000,00 euro.

Sebbene, al momento, non siano ancora state emanate direttive di Equitalia sul tema, sembra possibile affermare che la necessità di dimostrare documentalmente lo stato di grave difficoltà finanziaria sussista sempre, perciò anche per i debiti di importo fino a 50.000,00 euro.

Inoltre, dai modelli di richiesta di dilazione messi a disposizione di Equitalia si evince che per la dilazione “straordinaria” non è possibile chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno.

Regime transitorio

I piani di rateazione in essere alla data di entrata in vigore del DM 6.11.2013 (23.11.2013) possono essere aumentati fino a 120 rate mensili:

  • su richiesta del debitore;
  • in presenza delle previste condizioni.

Tale possibilità si applica sia alle dilazioni “ordinarie” che alle dilazioni “ordinarie” già prorogate.

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3.1 Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati

Per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati (regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”), occorre produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione “ordinaria” è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’indicatore della situazione reddituale (ISR), evincibile dall’ISEE.

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3.2 Società, enti e imprenditori individuali in contabilità ordinaria

Relativamente alle società di persone (SNC e SAS), alle società di capitali (SPA, SAPA e SRL), alle società cooperative e mutue assicuratrici, agli enti commerciali, agli enti non commerciali e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria (in sostanza, per i debitori diversi dalle persone fisiche non imprenditori e dagli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati), l’importo della rata che si dovrebbe pagare secondo la dilazione “ordinaria” deve essere superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile.

Inoltre, l’indice di liquidità deve essere compreso tra 0,50 e 1.

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3.3 Numero di rate concedibili

Il numero delle rate concedibili è determinato in base alla tabella “A” (per le società e soggetti equiparati) ovvero alla tabella “B” (per le persone fisiche), allegate al DM 6.11.2013, di seguito riportate.

TABELLA “A”

Rata / Valore produzione

Rate concedibili

DA

A

10,01%

10,20%

73

10,21%

10,40%

74

10,41%

10,60%

75

10,61%

10,80%

76

10,81%

11,00%

77

11,01%

11,20%

78

11,21%

11,40%

79

11,41%

11,60%

80

11,61%

11,80%

81

11,81%

12,00%

82

12,01%

12,20%

83

12,21%

12,40%

84

12,41%

12,60%

85

12,61%

12,80%

86

12,81%

13,00%

87

13,01%

13,20%

88

13,21%

13,40%

89

13,41%

13,60%

90

13,61%

13,80%

91

13,81%

14,00%

92

14,01%

14,20%

93

14,21%

14,40%

94

14,41%

14,60%

95

14,61%

14,80%

96

14,81%

15,00%

97

15,01%

15,20%

98

15,21%

15,40%

99

15,41%

15,60%

100

15,61%

15,80%

101

15,81%

16,00%

102

16,01%

16,20%

103

16,21%

16,40%

104

16,41%

16,60%

105

16,61%

16,80%

106

16,81%

17,00%

107

17,01%

17,20%

108

17,21%

17,40%

109

17,41%

17,60%

110

17,61%

17,80%

111

17,81%

18,00%

112

18,01%

18,20%

113

18,21%

18,40%

114

18,41%

18,60%

115

18,61%

18,80%

116

18,81%

19,00%

117

19,01%

19,20%

118

19,21%

19,40%

119

OLTRE 19,40%

120

 

TABELLA “B”

Rata / Reddito

Rate concedibili

da

a

20,01%

20,40%

73

20,41%

20,80%

74

20,81%

21,20%

75

21,21%

21,60%

76

21,61%

22,00%

77

22,01%

22,40%

78

77,41%

22,80%

79

22,81%

23,20%

80

23,21%

23,60%

81

23,61%

24,00%

82

24,01%

24,40%

83

24,41%

24,80%

84

24,81%

25,20%

85

25,21%

25,60%

86

25,61%

26,00%

87

26,01%

26,40%

88

26,41%

26,80%

89

26,81%

27,20%

90

27,21%

27,60%

91

27,61%

28,00%

92

28,01%

28,40%

93

28,41%

28,80%

94

28,81%

29,20%

95

29,21%

29,60%

96

29,61%

30,00%

97

30,01%

30,40%

98

30,41%

30,80%

99

30,81%

31,20%

100

31,21%

31,60%

101

31,61%

32,00%

102

32,01%

32,40%

103

32,41%

32,80%

104

32,81%

33,20%

105

33,21%

33,60%

106

33,61%

34,00%

107

34,01%

34,40%

108

34,41%

34,80%

109

34,81%

35,20%

110

35,21%

35,60%

111

35,61%

36,00%

112

36,01%

36,40%

113

36,41%

36,80%

114

36,81%

37,20%

115

37,21%

37,60%

116

37,61%

38,00%

117

38,01%

38,40%

118

38,41%

38,80%

119

OLTRE 38,80%

120

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4 Decadenza dalla dilazione

Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l’intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione.

La decadenza si verifica quando non vengono pagate otto rate del piano di dilazione, anche non consecutive.

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