Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Principali novità fiscali.
Circolare per la Clientela – 9.1.2014, n. 1
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Principali novità fiscali.
2 Sintesi delle principali novità in materia fiscale
Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la "legge di stabilità per il 2014", entrata in vigore l’1.1.2014.
Prima ancora della relativa entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate dal DL 30.12.2013 n. 151, entrato in vigore il 31.12.2013.
2 Sintesi delle principali novità in materia fiscale
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2014.
ARGOMENTO |
SINTESI DELLE NOVITÀ |
Detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati |
A decorrere dall’1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di:
Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro, in misura inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, sulla base di apposite formule matematiche. Le nuove detrazioni devono essere applicate dai sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o i previsti redditi assimilati, in sede di effettuazione delle ritenute. |
Detrazioni IRPEF per oneri |
Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri, disciplinate dall’art. 15 co. 1 del TUIR e da altre norme ad esso riconducibili. Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedimenti di riordino, la misura della detrazione IRPEF è ridotta:
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Detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio |
Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al:
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Detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici |
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014. |
Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica |
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:
Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:
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Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici |
Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si beneficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:
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Contributo di solidarietà |
Viene prorogata dall’1.1.2014 al 31.12.2016 l’applicazione del contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l’importo di 300.000,00 euro lordi annui. Il contributo di solidarietà del 3% in esame non è dovuto in relazione ai trattamenti pensionistici per i quali è previsto uno specifico contributo di solidarietà del 6-12-18%, destinato alle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, ma l’importo di tali trattamenti rileva ai fini della determinazione della suddetta soglia di 300.000,00 euro. |
Lavoratori dipendenti "frontalieri" |
A decorrere dall’1.1.2014, nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (c.d. "frontalieri"), continua a concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (e relative addizionali) solo l’importo eccedente i 6.700,00 euro. |
Atleti professionisti |
Nei confronti degli atleti professionisti con rapporto di lavoro dipendente, costituisce fringe benefit tassabile anche il 15% del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le relative prestazioni sportive, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative. |
Campione d’Italia |
I redditi prodotti in franchi svizzeri delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, per un importo complessivo fino a 200.000 franchi, sono convertiti in euro con un abbattimento forfettario del 30%, oggetto di rideterminazione annuale al fine di tenere conto delle variazioni di cambio tra le due valute. |
Cinque per mille IRPEF |
Anche nel 2014 si applica la facoltà di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al:
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Deducibilità IRPEF somme restituite |
A decorrere dal periodo d’imposta 2013, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF. L’ammontare non dedotto, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dei periodi d’imposta successivi. In alternativa, si può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto. |
Deducibilità perdite su crediti |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. |
Rettifiche di valore su crediti |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, in relazione a banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, viene stabilito che:
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Deducibilità dei canoni di leasing |
A decorrere dai contratti di leasing stipulati dall’1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il "monte canoni" totale. In particolare:
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Rivalutazione beni d’impresa |
Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:
Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013. L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il 2015. I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:
E’ inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. |
Riallineamento valori operazioni straordinarie |
Viene prevista la possibilità di:
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Rideterminazione |
Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2014:
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:
I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. |
Deduzione IRAP per l’incremento occupazionale |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:
L’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. |
Base imponibile IRAP delle banche, finanziarie e assicurazioni |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP:
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Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, viene prevista la possibilità/l’obbligo di applicare il regime di conversione in crediti d’imposta anche alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini IRAP. |
transfer pricing |
Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, la disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, si applica anche ai fini IRAP. Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d’impresa relativo alle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività. |
Tassazione delle società agricole |
Dall’1.1.2014:
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Regime IVA delle prestazioni socio-sanitarie e di assistenza alle persone |
A decorrere dall’1.1.2014, l’aliquota IVA del 4%, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, non si applica alle prestazioni rese da società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 381/91. Pertanto, dall’1.1.2014, nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla suddetta L. 381/91, risulta ripristinata:
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Regime IVA della somministrazione di alimenti e bevande |
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2014, sono soggette all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici (ovunque ubicati), comprese le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande. I prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione in esame, stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA. |
Acquisto di servizi di pubblicità on line (c.d. "Web Tax") |
Dall’1.7.2014:
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Emissione fatture da parte degli autotrasportatori |
In relazione ai contratti di trasporto di merci su strada, viene soppresso l’obbligo di emettere fattura entro la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. |
Sanatoria seconda rata IMU del 2013 |
Nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU per il 2013, scaduta il 16.12.2013, non sono dovute sanzioni e interessi qualora la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata per il 2014 (scadente il 16.6.2014). |
Proroga versamento "mini-IMU" per il 2013 |
Viene prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento della c.d. "mini-IMU" relativa al 2013, pari al 40% della differenza positiva tra:
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Proroga versamento maggiorazione TARES per il 2013 |
Viene prorogato dal 16.12.2013 al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione della TARES:
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Imposta Unica Comunale (IUC) |
A decorrere dall’1.1.2014 viene istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
La IUC si compone:
– nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; – nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. |
Abolizione dell’IMU per l’abitazione principale |
A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In relazione alle suddette unità immobiliari adibite ad abitazioni principali che rimangono soggette all’IMU, continua ad applicarsi la detrazione di 200,00 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare:
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Immobili esclusi dall’IMU |
A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per:
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IMU sugli immobili del gruppo "D" |
Anche negli anni successivi al 2014 resta applicabile:
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Determinazione base imponibile IMU dei terreni agricoli |
A decorrere dal 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75. |
Versamento e dichiarazione IMU degli enti non commerciali |
Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell’IMU, esclusivamente mediante il modello F24, in tre rate:
Gli enti non commerciali dovranno presentare la dichiarazione IMU:
Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione relativa all’anno 2012. |
Versamento dell’IMU ad un Comune diverso |
Dall’anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento dell’IMU ad un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite. |
Versamento al Comune dell’IMU dovuta allo Stato |
Dall’anno 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune una somma a titolo di IMU spettante invece allo Stato, l’ente locale, a seguito di comunicazione del contribuente, provvede al relativo riversamento all’Erario. |
Versamento allo Stato dell’IMU dovuta al Comune |
Dall’anno 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU spettante invece al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni. |
Versamento IMU in eccesso |
Dall’anno 2012, il contribuente che ha effettuato il versamento dell’IMU per un importo superiore a quando dovuto deve presentare al Comune l’istanza di rimborso. L’ente locale provvede:
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Deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo |
Viene prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. L’IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell’immobile. L’IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:
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Applicazione dell’IRPEF sugli immobili non locati |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. |
tributo per i servizi indivisibili (TASI) |
Dall’1.1.2014 si applica il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile del TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Sono escluse dal TASI:
Soggetto passivo del TASI è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, dei suddetti immobili. Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che:
L’aliquota di base del TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono:
Il Comune può inoltre prevedere riduzioni ed esenzioni per:
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Limite massimo di IMU e TASI |
L’aliquota massima complessiva dell’IMU e del TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013. |
Tassa sui rifiuti (TARI) |
In luogo della TARES, che viene abrogata, dall’1.1.2014 si applica la nuova tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI si applica in relazione alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Sono escluse dalla TARI:
Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
Con regolamento, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopraelencate. Ulteriori riduzioni devono essere previste:
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Versamento TASI e TARI |
Il versamento del TASI e della TARI è effettuato, in alternativa, mediante:
Il Comune stabilisce il numero delle rate e i termini di pagamento del tributo. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. |
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina |
Dall’1.1.2014, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste per la "piccola proprietà contadina". I trasferimenti di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, restano quindi soggetti:
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Altri trasferimenti di terreni agricoli |
A decorrere dall’1.1.2014, gli atti aventi per oggetto il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti all’imposta di registro nella misura del 12%. |
Cessione del contratto di leasing |
A decorrere dall’1.1.2014, la cessione dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, è soggetta ad imposta di registro del 4%, anche ove l’atto risulti soggetto ad IVA. L’imposta si applica al corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. |
Imposta di bollo sui prodotti finanziari |
A decorrere dal 2014, l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari:
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IVAFE |
A decorrere dal 2014, l’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (IVAFE) aumenta dallo 0,15% allo 0,2%. |
Imposta di bollo sugli atti trasmessi in via telematica |
L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16,00 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento:
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trasferimenti gratuiti di beni |
A decorrere dall’1.1.2014, viene previsto che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna. |
Imposta provinciale di trascrizione |
A decorrere dall’1.1.2014, sono esenti dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) le cessioni di veicoli oggetto di contratti di locazione finanziaria, effettuate a seguito di esercizio del diritto di riscatto dei veicoli in leasing. |
Conto dedicato per gli atti immobiliari e di cessione d’azienda |
In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, viene previsto l’obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi. Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che:
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Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi |
I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti:
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Acquisto dei servizi di pubblicità on line |
Per l’acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa ausiliari, è disposto l’obbligo dell’utilizzo:
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Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti |
I contribuenti che utilizzano in compensazione "orizzontale" nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:
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Controlli preventivi sui rimborsi derivanti dai modelli 730 |
A decorrere dai modelli 730/2014 (relativi al periodo d’imposta 2013), l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali:
Il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate. |
Compensazione dei crediti derivanti dai modelli 730 |
Qualora dalla liquidazione del modello 730 emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in compensazione, in tutto o in parte, l’ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con il modello F24. |
Richieste di documenti e chiarimenti relativi ai modelli 730 |
L’Agenzia delle Entrate può richiedere documenti e chiarimenti relativi ai modelli 730:
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la documentazione e i chiarimenti richiesti, entro 30 giorni. |
Sanzioni intermediari abilitati |
La sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro prevista in caso tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati si applica anche:
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Definizione dei ruoli |
I contribuenti possono definire in modo agevolato le somme derivanti:
Per effetto della definizione non sono dovute le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora. La definizione avviene quindi mediante il versamento in un’unica soluzione, entro il 28.2.2014:
Sono escluse dalla definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti. |
Reclamo e mediazione |
Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente, in luogo del ricorso, deve notificare l’atto di reclamo e tentare di definire la controversia mediante mediazione. Tale disciplina viene modificata stabilendo che:
Le novità operano a decorrere dagli atti notificati dal 3.3.2014. |
Contributo unificato |
Il contributo unificato atti giudiziari va calcolato con riferimento ad ogni atto impugnato, sia in primo grado che in appello. |
Riscossione tributi di modesto ammontare |
A decorrere dall’1.1.2014, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai soli tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di 30,00 euro con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica quindi più in relazione ai tributi locali. |
Potenziamento ACE |
L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:
Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l’aliquota di rendimento prevista per il periodo d’imposta precedente. |
Abolizione agevolazioni fiscali |
A decorrere dall’anno di imposta 2014, sono soppresse le seguenti agevolazioni fiscali:
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Riduzione crediti d’imposta |
Viene prevista la riduzione della percentuale di fruizione di alcuni crediti d’imposta, ad esempio:
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Editoria |
Viene prorogato al 2014 il credito d’imposta per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica. |
Terremotati |
Viene prevista la concessione di contributi in conto capitale, a favore delle imprese dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. |
Lampedusa |
Per i residenti nell’isola di Lampedusa, è stata prorogata al 31.12.2013 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. |
Aziende speciali |
Le aziende speciali e le istituzioni, quali organismi strumentali degli enti locali, devono iscriversi al Registro delle imprese o al REA e depositare i propri bilanci entro il 31 maggio di ciascun anno. |