ARGOMENTO |
SINTESI DELLE NOVITÀ |
Contribuzione alla Gestione separata INPS |
Vengono modificate le aliquote contributive applicabili a determinate categorie di soggetti iscritti Gestione separata INPS di cui alla L. 335/95.
Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie (es. dipendenti, professionisti con Cassa di categoria) o pensionati, è stato accelerato il graduale innalzamento dell’aliquota contributiva alla Gestione separata. In pratica, sono ora previste le seguenti aliquote contributive, rispetto al 20% del 2013:
- 22%, per il 2014 (prima 21%);
- 23,5%, per il 2015 (prima 22%);
- 24%, a decorrere dal 2016 (come in precedenza).
Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, invece:
- per i soli lavoratori autonomi titolari di partita IVA, per il 2014 viene sospeso il previsto aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva;
- per gli altri soggetti (es. collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali) rimangono applicabili, anche nel 2014, gli aumenti contributivi già previsti.
L’aliquota contributiva relativa al 2014 è quindi pari:
- per i soggetti titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), come per il 2013;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 28,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), rispetto al 27,72% del 2013.
Per gli anni successivi al 2014, per tutti i soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, sono attualmente previste le seguenti aliquote contributive alla Gestione separata INPS, comprensive del contributo assistenziale dello 0,72%:
- 30,72%, per il 2015;
- 31,72%, per il 2016;
- 32,72%, per il 2017;
- 33,72%, a decorrere dal 2018.
Restano ferme, anche con riferimento alle nuove aliquote, le regole di ripartizione dell’onere contributivo, vale a dire:
- 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto o lavoratore autonomo occasionale;
- 55% a carico dell’associante in partecipazione e 45% a carico dell’associato che apporta solo lavoro.
Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, resta ferma la facoltà di addebitare in fattura la rivalsa pari al 4% dei compensi lordi.
Tuttavia, le “vecchie” aliquote contributive del 27,72% e del 20% rimangono applicabili in relazione ai compensi:
- corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- relativi al 2013, se corrisposti fino al 12.1.2014 compreso (c.d. “cassa allargata”).
In ogni caso, i contributi alla Gestione separata INPS per il 2014 sono dovuti solo fino al raggiungimento del massimale della base imponibile pari a 100.222,00 euro. |
Proroga indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale |
Viene prorogato l’indennizzo previsto a favore dei titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che decidono di chiudere l’attività (c.d. “rottamazione dei negozi”).
A tali fini occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, entro il 31.12.2016 (prima entro il 31.12.2011):
- un’età superiore a 62 anni (se uomini) ovvero superiore a 57 anni (se donne);
- iscrizione da almeno 5 anni alla Gestione INPS commercianti;
- cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- riconsegna delle eventuali autorizzazioni per l’esercizio dell’attività;
- cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese.
La domanda di concessione dell’indennizzo deve essere presentata all’INPS entro il 31.1.2017.
L’indennizzo:
- è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto i commercianti;
- si applica dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.
Per la copertura dell’indennizzo in esame, viene conseguentemente prorogato dal 31.12.2014 al 31.12.2018 l’obbligo, posto a carico degli iscritti alla Gestione INPS commercianti, di versare un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%. |
Stabilizzazione degli associati in partecipazione |
Vengono prorogati i termini per aderire alla procedura volontaria di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, mediante la loro “trasformazione” in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il procedimento di stabilizzazione è articolato nelle seguenti fasi:
- stipulazione, entro il 31.3.2014 (prima 30.9.2013), da parte delle aziende (anche assistite dalla propria associazione di categoria) e delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di specifici contratti collettivi, volti a disciplinare l’assunzione di soggetti con contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in forma di apprendistato) entro 3 mesi dalla stipula degli accordi stessi;
- sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati alle assunzioni, di atti di conciliazione con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione;
- versamento alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, da parte del datore di lavoro, mediante il modello F24, di un “contributo straordinario integrativo” finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, calcolato prendendo in considerazione l’importo dei contributi dovuti dagli stessi per i compensi erogati negli ultimi 6 mesi del periodo di vigenza del contratto di associazione in partecipazione o, qualora detto periodo sia inferiore a 6 mesi, nell’intero periodo precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato;
- presentazione telematica all’INPS della domanda di adesione alla stabilizzazione, redatta sulla base dell’apposito modello;
- invio o deposito presso le competenti sedi INPS, entro il 31.7.2014 (prima 31.1.2014):
– dei contratti collettivi, degli atti di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati per aderire alla stabilizzazione;
– dall’attestazione dell’avvenuto versamento alla Gestione separata INPS del suddetto “contributo straordinario integrativo”.
Il completamento, con esito positivo, della procedura di stabilizzazione comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione:
- l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali;
- il venire meno dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo;
- l’estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in questione.
|
Incentivi per i lavoratori stabilizzati dei
call center |
Viene previsto un incentivo:
- a favore delle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i collaboratori a progetto usufruendo della procedura prevista dalla legge finanziaria 2007;
- al fine di salvaguardare la continuità occupazionale, in relazione ai lavoratori ancora in forza al 31.12.2013.
L’incentivo è pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un massimo di 12 mesi.
L’incentivo spetta entro i seguenti limiti:
- il valore mensile del beneficio non può essere superiore a 200,00 euro per ogni lavoratore;
- il valore annuale del beneficio non può superare i 3 milioni di euro per ciascuna azienda e comunque il 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo all’1.1.2014, in relazione ai lavoratori in esame.
Ai fini del godimento dell’incentivo, ciascuna azienda interessata deve, entro il 31.1.2014:
- autocertificare il numero dei dipendenti interessati;
- inviare alla competente sede territoriale dell’INPS un elenco delle persone stabilizzate e ancora in organico.
L’azienda deve inoltre fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
Le modalità attuative dell’incentivo in esame saranno comunque stabilite da un successivo decreto interministeriale. |
Restituzione contributo addizionale dell’1,4% sui contratti a termine |
A favore dei datori di lavoro che, dall’1.1.2014, procedano alla trasformazione dei contratti di lavoro subordinato a termine in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene prevista la restituzione integrale del contributo addizionale dell’ASPI dell’1,4%. In precedenza, infatti, tale restituzione era limitata alle ultime sei mensilità.
Si ricorda che sono comunque esclusi dal contributo addizionale dell’1,4%:
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (solo però per il periodo 2013-2015);
- gli apprendisti;
- i dipendenti pubblici.
|
Riduzione premi e contributi INAIL |
A decorrere dall’1.1.2014, è prevista la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite di un importo pari a:
- 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014;
- 1.100 milioni di euro, per l’anno 2015;
- 1.200 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016.
Le modalità applicative della riduzione in esame saranno stabilite da appositi decreti interministeriali, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. |
Rivalutazione automatica delle pensioni |
Per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il seguente meccanismo:
- nella misura del 100% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 95% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a quattro volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 75% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a cinque volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 50% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS:
- per l’anno 2014, la rivalutazione:
- è riconosciuta nella misura del 40% del tasso annuo di rivalutazione, per le fasce di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS;
- non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- per gli anni 2015 e 2016, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 45% del tasso annuo di rivalutazione.
|
Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici |
A decorrere dall’1.1.2014 e sino al 31.12.2016, ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è prevista l’applicazione di uno specifico contributo di solidarietà del:
- 6%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 14 volte il trattamento minimo INPS e fino a 20 volte tale trattamento minimo;
- 12%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 20 volte il trattamento minimo INPS e fino a 30 volte tale trattamento minimo;
- 18%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 30 volte il trattamento minimo INPS.
Le somme trattenute sui trattamenti pensionistici per effetto del suddetto contributo di solidarietà del 6-12-18% vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi a favore dei c.d. “lavoratori salvaguardati” (accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della disciplina precedente alla c.d. “riforma Fornero”). |
Rifinanziamento ammortizzatori sociali |
Viene previsto il rifinanziamento, per il 2014, di alcuni ammortizzatori sociali, in particolare:
- la proroga a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività;
- il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà;
- gli ammortizzatori sociali in deroga;
- la cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
|
Rivalutazione indennità INAIL |
Con effetto dall’1.1.2014, viene prevista una rivalutazione straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico.
Tale rivalutazione:
- sarà definita da un apposito decreto interministeriale;
- non potrà comunque essere superiore al 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai rilevata dall’ISTAT per il periodo 2000-2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua non superiore a 50 milioni di euro.
|
Estensione della “social card“ |
La “carta acquisti” prevista per i soggetti in stato di bisogno (c.d. “social card“) può essere concessa anche:
- ai cittadini comunitari;
- ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
|