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Circolare per la Clientela – 30.1.2014
Legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) – Principali novità in materia di lavoro e previdenza.

 

(L. 27.12.2013 n. 147) – Principali novità in materia di lavoro e previdenza.Apri il documento in formato RTF

INDICE

1 Premessa

2 Sintesi delle principali novità in materia di lavoro e previdenza

 

1 Premessa

Con la L. 27.12.2013 n. 147 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2014”, entrata in vigore l’1.1.2014.

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2 Sintesi delle principali novità in materia di lavoro e previdenza

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di stabilità 2014.

ARGOMENTO SINTESI DELLE NOVITÀ
Contribuzione alla Gestione separata INPS Vengono modificate le aliquote contributive applicabili a determinate categorie di soggetti iscritti Gestione separata INPS di cui alla L. 335/95.

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie (es. dipendenti, professionisti con Cassa di categoria) o pensionati, è stato accelerato il graduale innalzamento dell’aliquota contributiva alla Gestione separata. In pratica, sono ora previste le seguenti aliquote contributive, rispetto al 20% del 2013:

  • 22%, per il 2014 (prima 21%);
  • 23,5%, per il 2015 (prima 22%);
  • 24%, a decorrere dal 2016 (come in precedenza).

Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, invece:

  • per i soli lavoratori autonomi titolari di partita IVA, per il 2014 viene sospeso il previsto aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva;
  • per gli altri soggetti (es. collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali) rimangono applicabili, anche nel 2014, gli aumenti contributivi già previsti.

L’aliquota contributiva relativa al 2014 è quindi pari:

  • per i soggetti titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), come per il 2013;
  • per i soggetti non titolari di partita IVA, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, al 28,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), rispetto al 27,72% del 2013.

Per gli anni successivi al 2014, per tutti i soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, sono attualmente previste le seguenti aliquote contributive alla Gestione separata INPS, comprensive del contributo assistenziale dello 0,72%:

  • 30,72%, per il 2015;
  • 31,72%, per il 2016;
  • 32,72%, per il 2017;
  • 33,72%, a decorrere dal 2018.

Restano ferme, anche con riferimento alle nuove aliquote, le regole di ripartizione dell’onere contributivo, vale a dire:

  • 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto o lavoratore autonomo occasionale;
  • 55% a carico dell’associante in partecipazione e 45% a carico dell’associato che apporta solo lavoro.

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, resta ferma la facoltà di addebitare in fattura la rivalsa pari al 4% dei compensi lordi.

Tuttavia, le “vecchie” aliquote contributive del 27,72% e del 20% rimangono applicabili in relazione ai compensi:

  • corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • relativi al 2013, se corrisposti fino al 12.1.2014 compreso (c.d. “cassa allargata”).

In ogni caso, i contributi alla Gestione separata INPS per il 2014 sono dovuti solo fino al raggiungimento del massimale della base imponibile pari a 100.222,00 euro.

Proroga indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale Viene prorogato l’indennizzo previsto a favore dei titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che decidono di chiudere l’attività (c.d. “rottamazione dei negozi”).

A tali fini occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, entro il 31.12.2016 (prima entro il 31.12.2011):

  • un’età superiore a 62 anni (se uomini) ovvero superiore a 57 anni (se donne);
  • iscrizione da almeno 5 anni alla Gestione INPS commercianti;
  • cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • riconsegna delle eventuali autorizzazioni per l’esercizio dell’attività;
  • cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese.

La domanda di concessione dell’indennizzo deve essere presentata all’INPS entro il 31.1.2017.

L’indennizzo:

  • è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto i commercianti;
  • si applica dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

Per la copertura dell’indennizzo in esame, viene conseguentemente prorogato dal 31.12.2014 al 31.12.2018 l’obbligo, posto a carico degli iscritti alla Gestione INPS commercianti, di versare un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.

Stabilizzazione degli associati in partecipazione Vengono prorogati i termini per aderire alla procedura volontaria di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, mediante la loro “trasformazione” in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il procedimento di stabilizzazione è articolato nelle seguenti fasi:

  • stipulazione, entro il 31.3.2014 (prima 30.9.2013), da parte delle aziende (anche assistite dalla propria associazione di categoria) e delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di specifici contratti collettivi, volti a disciplinare l’assunzione di soggetti con contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche in forma di apprendistato) entro 3 mesi dalla stipula degli accordi stessi;
  • sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati alle assunzioni, di atti di conciliazione con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione;
  • versamento alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, da parte del datore di lavoro, mediante il modello F24, di un “contributo straordinario integrativo” finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, calcolato prendendo in considerazione l’importo dei contributi dovuti dagli stessi per i compensi erogati negli ultimi 6 mesi del periodo di vigenza del contratto di associazione in partecipazione o, qualora detto periodo sia inferiore a 6 mesi, nell’intero periodo precedente l’inizio del rapporto di lavoro subordinato;
  • presentazione telematica all’INPS della domanda di adesione alla stabilizzazione, redatta sulla base dell’apposito modello;
  • invio o deposito presso le competenti sedi INPS, entro il 31.7.2014 (prima 31.1.2014):

– dei contratti collettivi, degli atti di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati per aderire alla stabilizzazione;

– dall’attestazione dell’avvenuto versamento alla Gestione separata INPS del suddetto “contributo straordinario integrativo”.

Il completamento, con esito positivo, della procedura di stabilizzazione comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione in partecipazione:

  • l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali;
  • il venire meno dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo;
  • l’estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in questione.
Incentivi per i lavoratori stabilizzati dei
call center
Viene previsto un incentivo:

  • a favore delle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i collaboratori a progetto usufruendo della procedura prevista dalla legge finanziaria 2007;
  • al fine di salvaguardare la continuità occupazionale, in relazione ai lavoratori ancora in forza al 31.12.2013.

L’incentivo è pari ad un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un massimo di 12 mesi.

L’incentivo spetta entro i seguenti limiti:

  • il valore mensile del beneficio non può essere superiore a 200,00 euro per ogni lavoratore;
  • il valore annuale del beneficio non può superare i 3 milioni di euro per ciascuna azienda e comunque il 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo all’1.1.2014, in relazione ai lavoratori in esame.

Ai fini del godimento dell’incentivo, ciascuna azienda interessata deve, entro il 31.1.2014:

  • autocertificare il numero dei dipendenti interessati;
  • inviare alla competente sede territoriale dell’INPS un elenco delle persone stabilizzate e ancora in organico.

L’azienda deve inoltre fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Le modalità attuative dell’incentivo in esame saranno comunque stabilite da un successivo decreto interministeriale.

Restituzione contributo addizionale dell’1,4% sui contratti a termine A favore dei datori di lavoro che, dall’1.1.2014, procedano alla trasformazione dei contratti di lavoro subordinato a termine in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene prevista la restituzione integrale del contributo addizionale dell’ASPI dell’1,4%. In precedenza, infatti, tale restituzione era limitata alle ultime sei mensilità.

Si ricorda che sono comunque esclusi dal contributo addizionale dell’1,4%:

  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;
  • i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (solo però per il periodo 2013-2015);
  • gli apprendisti;
  • i dipendenti pubblici.
Riduzione premi e contributi INAIL A decorrere dall’1.1.2014, è prevista la riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite di un importo pari a:

  • 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014;
  • 1.100 milioni di euro, per l’anno 2015;
  • 1.200 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016.

Le modalità applicative della riduzione in esame saranno stabilite da appositi decreti interministeriali, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale.

Rivalutazione automatica delle pensioni Per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il seguente meccanismo:

  • nella misura del 100% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS; per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 95% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a quattro volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 75% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a cinque volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 50% del tasso annuo di rivalutazione, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a sei volte il suddetto trattamento minimo; per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS:

  • per l’anno 2014, la rivalutazione:
  • è riconosciuta nella misura del 40% del tasso annuo di rivalutazione, per le fasce di importo fino a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • per gli anni 2015 e 2016, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 45% del tasso annuo di rivalutazione.
Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici A decorrere dall’1.1.2014 e sino al 31.12.2016, ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è prevista l’applicazione di uno specifico contributo di solidarietà del:

  • 6%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 14 volte il trattamento minimo INPS e fino a 20 volte tale trattamento minimo;
  • 12%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 20 volte il trattamento minimo INPS e fino a 30 volte tale trattamento minimo;
  • 18%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 30 volte il trattamento minimo INPS.

Le somme trattenute sui trattamenti pensionistici per effetto del suddetto contributo di solidarietà del 6-12-18% vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi a favore dei c.d. “lavoratori salvaguardati” (accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della disciplina precedente alla c.d. “riforma Fornero”).

Rifinanziamento ammortizzatori sociali Viene previsto il rifinanziamento, per il 2014, di alcuni ammortizzatori sociali, in particolare:

  • la proroga a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività;
  • il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà;
  • gli ammortizzatori sociali in deroga;
  • la cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
Rivalutazione indennità INAIL Con effetto dall’1.1.2014, viene prevista una rivalutazione straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico.

Tale rivalutazione:

  • sarà definita da un apposito decreto interministeriale;
  • non potrà comunque essere superiore al 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai rilevata dall’ISTAT per il periodo 2000-2013, e comunque per un importo massimo di spesa annua non superiore a 50 milioni di euro.
Estensione della “social card La “carta acquisti” prevista per i soggetti in stato di bisogno (c.d. “social card“) può essere concessa anche:

  • ai cittadini comunitari;
  • ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

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